INDENNIZZO AI SENSI L. 210/92

La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta.

Nel dettaglio i beneficiari sono:
• Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
– vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
– vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
– vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
• Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica;
• Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
• Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
• Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
• Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
• Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

 

 

L´U.O.C. di Medicina Legale si occupa della fase istruttoria della pratica, della sua trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera , trasmissione del successivo verbale della CMO all’Assessorato Sanità – Regione Abruzzo, Pescara.

• Modello domanda legge 210/92;
• Scheda informativa per danno da trasfusione o da somministrazione emoderivati;
• Scheda informativa per reazione indesiderata da vaccino;
• Domanda per assegno una tantum.

La domanda, e tutta la documentazione allegata, in originale più due copie, deve essere trasmessa con raccomandata ricevuta di ritorno o direttamente presso l'ufficio protocollo dell´U.O.C. di Medicina Legale e Necroscopica in Via C. Battisti n. 7 – Teramo.

U.O.C. Medicina Legale e  Necroscopica – Via Cesare Battisti, 7 - 64100 TERAMO

Referente:

Dr. Ercole d'Annunzio

Segreteria:
Dott.ssa Erminia Di Giovanni
0861.420612 Telefono
e-mail: erminia.digiovanni@aslteramo.it

pec: medleg@pec.aslteramo.it

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Orientamento e accoglienza

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Relazioni con il personale

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