La missione istituzionale dell’ANAC può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi.

La chiave dell’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Le principali fonti normative nazionali cui fare riferimento sul tema della Trasparenza e dell’Anticorruzione sono la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  e il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, un atto generale di indirizzo che contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni all’analisi delle attività esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Legge n.190 del 2012;

D.Lgs. n.33 del 2013 e s.m.i.

Piani Nazionali Anticorruzione

Il Presidente della Repubblica ha emanato nel 2013 il Codice Nazionale di Comportamento che stabilisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Il Codice, che può essere scaricato al link qui sotto, è integrato e specificato dal Codice Aziendale di Comportamento.

Codice Nazionale di Comportamento (D.P.R. n.62 del 16/04/2013)

Il Codice Aziendale di Comportamento integra e specifica le previsioni del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Azienda USL di Teramo sono tenuti ad osservare al fine di garantire il perseguimento della mission aziendale.

Aggiornamento Codice Aziendale di Comportamento

Codice Aziendale di Comportamento

Il Patto di Integrità degli appalti di gara regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della ASL di Teramo nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Delibera patti di integrità;

Patto di integrità ASL Teramo.

L’ A.S.L. di TERAMO ha adeguato il canale informatico interno di segnalazione alla normativa vigente di cui al d. lgs. 24/2023”Decreto Whistleblowing”. Tale canale interno di segnalazione costituisce uno strumento legale a disposizione di colui che, a vario titolo (dipendente, autonomo, collaboratore, libero professionista, consulente, volontario, tirocinante etc…)intenda segnalare comportamenti, atti o omissioni che violano disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, esponendosi così al rischio di vessazioni o ritorsioni.

Le segnalazioni possono riguardare la violazione di normative nazionali o dell’Unione europea quali gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle procedure di competenza dell’Ufficio del Personale, del Comitato Unico di Garanzia.

La disciplina del whistleblowing si applica oltre che ai dipendenti pubblici, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e di tutela previste dalla normativa vigente.

Infatti, a seguito della legge n. 179/2017, sono state introdotte nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

La ASL di TERAMO ha attivato la piattaforma informatica, protetta da sistemi crittografici, che consentono garanzia di anonimato e la tutela della riservatezza.

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima, in questo caso la segnalazione verrà istruita solo se ritenuta meritevole di approfondimento e se relativa a fatti di rilevante gravità ricostruiti in modo particolarmente dettagliato e circostanziato, resa cioè con dovizia di particolari e supportata, se possibile, da elementi probatori. Non sono oggetto di esame le semplici doglianze di carattere personale del segnalante, come per esempio rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, o rivendicazioni/lamentele.

Alla segnalazione ha accesso solo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) che la gestisce nel rispetto della riservatezza e tutela dell’anonimato nel caso in cui la segnalazione sia nominativa.

All’atto dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo di 16 cifre che deve essere conservato ed utilizzato per:

· accedere al sistema e verificare lo stato dell’istruttoria della segnalazione effettuata.

· prendere visione della risposta del RPCT;

· dialogare con quest’ultimo;

· rispondere a richieste di chiarimenti o approfondimenti dell’RPCT.

L’identità del segnalante è ulteriormente tutelata attraverso la separazione delle figure di amministratore delle segnalazioni (RPCT) e del custode delle chiavi crittografiche, soggetto terzo.

Tutela del segnalante

-La normativa vigente (art 2 d. lgs 24/2023) prevede che l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possa essere rivelata senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione.

– Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

– Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

– Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

– Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

– La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

– È a carico dell’amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.

– Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

– Le tutele di cui all’art.1 della L. 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per segnalare illeciti, clicca qui:
https://aslteramo.pawhistleblowing.it 

La ASL di Teramo ha individuato al suo interno il soggetto deputato a valutare e trasmettere le segnalazioni ai sensi dell’art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nomina soggetto gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (art.6 , comma 4, decreto Ministero dell’Interno 25/09/2015).