- Autorità Nazionale Anticorruzione
- Normativa Nazionale di Riferimento
- Disposizioni aziendali
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Codici di Comportamento
- Patto di integrità per appalti di servizi, forniture e lavori
- Procedura Aziendale per la segnalazione degli illeciti - Tutela del Whistleblower
- Antiriciclaggio
La missione istituzionale dell’ANAC può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi.
La chiave dell’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.
Le principali fonti normative nazionali cui fare riferimento sul tema della Trasparenza e dell’Anticorruzione sono la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, un atto generale di indirizzo che contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni all’analisi delle attività esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.
La ASL di Teramo,come stabilito dal PNA e dalla legge 190/2012 che individua nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione il principale strumento di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, ha redatto i PTPC e individuato le figure responsabili, i referenti e i componenti della struttura organizzativa di supporto.
Nomina responsabile Anticorruzione e Trasparenza (Delibera n. 1942 del 03/11/2022);
Nomina componenti struttura organizzativa di supporto (Delibera n. 0701 del 08/06/2017);
Nomina responsabile Anticorruzione e Trasparenza (Delibera 0061 27/01/2017;
Nomina dei referenti per la Prevenzione della Corruzione (Delibera n. 0081 del 26/01/2016);
Codice Nazionale di Comportamento (D.P.R. n.62 del 16/04/2013)
Il Codice Aziendale di Comportamento integra e specifica le previsioni del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Azienda USL di Teramo sono tenuti ad osservare al fine di garantire il perseguimento della mission aziendale.
Segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)
L’A.S.L. di TERAMO ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing, uno strumento legale a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte illecite di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge 179/2017.
Le segnalazioni possono riguardare non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
· penalmente rilevanti;
· poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
· suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
· suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ASL;
· suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
· pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’azienda.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle procedure di competenza dell’Ufficio del Personale, del Comitato Unico di Garanzia.
La disciplina del whistleblowing si applica oltre che ai dipendenti pubblici, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e di tutela previste dalla normativa vigente.
Infatti, a seguito della legge n. 179/2017, sono state introdotte nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
La ASL di TERAMO ha attivato la piattaforma informatica, protetta da sistemi crittografici, che consentono garanzia di anonimato.
La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima, in questo caso la segnalazione verrà istruita solo se ritenuta meritevole di approfondimento e se relativa a fatti di rilevante gravità ricostruiti in modo particolarmente dettagliato e circostanziato, resa cioè con dovizia di particolari e supportata, se possibile, da elementi probatori. Non sono oggetto di esame le semplici doglianze di carattere personale del segnalante, come per esempio rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, o rivendicazioni/lamentele.
Alla segnalazione ha accesso solo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) che la gestisce nel rispetto della riservatezza e tutela dell’anonimato nel caso in cui la segnalazione sia nominativa.
All’atto dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo di 16 cifre che deve essere conservato ed utilizzato per:
· accedere al sistema e verificare lo stato dell’istruttoria della segnalazione effettuata.
· prendere visione della risposta del RPCT;
· dialogare con quest’ultimo;
· rispondere a richieste di chiarimenti o approfondimenti dell’RPCT.
L’identità del segnalante è ulteriormente tutelata attraverso la separazione delle figure di amministratore delle segnalazioni (RPCT) e del custode delle chiavi crittografiche, soggetto terzo.
Tutela del segnalante
-La normativa (legge 179/2017) prevede che l’identità del segnalante non possa essere rivelata.
– Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
– Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
– Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
– Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
-La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..
– È a carico dell’amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.
– Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
– Le tutele di cui all’art.1 della L. 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Per segnalare illeciti, clicca qui:
https://aslteramo.pawhistleblowing.it
La ASL di Teramo ha individuato al suo interno il soggetto deputato a valutare e trasmettere le segnalazioni ai sensi dell’art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.