Dipartimento Prevenzione

U.O.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE - SIAN (aggiornato 04.2024)

Dott. Francesco Di Gialleonardo

SIAN - REGISTRAZIONE/ RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI

REGISTRAZIONE IMPRESE ALIMENTARI

L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) notifica ciascun stabilimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 mediante la piattaforma Nazionale “Impresainungiorno” al SUAP del Comune in cui ha sede l’attività, per le attività a sede fissa; al SUAP del Comune ove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società per le altre attività con sede non fissa (distributori automatici, ambulanti, ecc.… ); al SUAP ove ha sede abituale il rimessaggio dei mezzi delle Imprese di trasporto conto terzi.
L'OSA già registrato per un'attività e che intende effettuare nuove produzioni, deve effettuare una notifica per "modifica della tipologia di attività" altresì deve comunicare
la sospensione temporanea e/o la chiusura di attività soggette a registrazione e variazione del rappresentante legale.
La  NIA (inizio attività e/o aggiornamento)  deve essere corredata obbligatoriamente da ricevuta di versamento di € 20,00 con causale relativa all’attività che si notifica.
Il versamento non è dovuto solo nei casi di cessazione/sospensione dell’attività e/o variazione del rappresentante legale di società di capitali.

Sono soggetti a notifica tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ad eccezione degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004:

- Aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale- raccolta di funghi, tartufi e vegetali spontanei se prevedono il conferimento del prodotto a stabilimenti di vendita      all’ingrosso o trasformazione. La vendita diretta di prodotti da parte di imprenditori agricoli (D.Lgs 228/2001) presso la propria azienda, in un locale appositamente adibito a tale scopo o      in forma ambulante presso mercati o Farmer Market, è soggetta alla comunicazione al SUAP con la modulistica presente nella Deliberazione G. R. n. 490 del 10 agosto 2020.

- Produzione post  primaria. Produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione di vegetali, prodotti da forno e di pasticceria

- Street food

- Home food- Home restaurant

- Ristorazione pubblica

- Ristorazione collettiva

-Attività a carattere temporaneo. A tal proposito il P.R.I.C. recita: “le attività a carattere temporaneo di somministrazione alimenti e bevande sono disciplinate dalla L.R n. 22 del 12.07.2016 e sono soggette a notifica ai sensi dell’art. 6 del  Reg. CE 852/2004. La notifica deve essere presentata 5 giorni lavorativi precedenti    il primo giorno di svolgimento della manifestazione” Inoltre l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non può avere una durata superiore a “ sei giorni effettivi” come stabilito dalla L.R 22 del 12.07.2016, art. 4, comma 3.

- Distributori automatici

- Commercio. Per quanto riguarda la voce Commercio all’ingrosso è specificato che deve essere notificata anche l’attività di intermediari-senza deposito (broker)

- Trasporto:
a) Impresa di trasporto conto terzi che dovrà mantenere aggiornato nel manuale di autocontrollo l’elenco delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e della targa degli stessi pertanto non dovranno più essere  registrati i singoli automezzi adibiti al trasporto alimenti (anche se in regime di temperatura).
b) Automezzo che coincide con l'impresa (auto negozi, .......)
Non sono tenute a notificare il mezzo di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente finalizzata al trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un’altra attività del settore alimenti già registrata (compresi i produttori primari) e/o riconosciuta in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dell’impresa.

- Materiali a contatto con alimenti (MOCA). Gli operatori del settore MOCA devono effettuare comunicazione attraverso la piattaforma nazionale sede della sede operativa. In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali si specifica che gli operatori non devono pagare i diritti sanitari per la comunicazione.

- Farmacie.  E' sufficiente la trasmissione interna alla ASL dal Servizio Farmaceutico.

-Tabaccherie e altre attività che effettuano la vendita di alimenti non deperibili tipo annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, edicole,..

- Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF e analoghi: L’attività di produzione e somministrazione di pasti per esclusivo uso del personale delle Amministrazioni appartenenti alle suddette categorie non è soggetta a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04.
Obbligo di notifica per produzione e somministrazione pasti destinati a detenuti o ad altre categorie di utenza, ancorché svolta all’interno delle strutture di tali Amministrazioni.

- Attività di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast) Somministrazione di prima colazione con cibi e bevande confezionate in bed and breakfast

- Bed and breakfast imprenditoriale.

RICONOSCIMENTO STABILIMENTI
Sono soggetti a riconoscimento le attività di produzione e deposito ai fini della commercializzazione di germogli, additivi, aromi, enzimi, integratori alimentari, prodotti destinati a gruppi specifici, alimenti addizionati di vitamine e/o minerali.

 

 

 

REGISTRAZIONE
La compilazione per via telematica delle voci specifiche presenti nel Modello “Notifica sanitaria” mediante la piattaforma nazionale “Impresainungiorno” da inviare al SUAP del comune in cui ha sede l’attività. L'invio alternativo di pratiche non è consentito.
Ai sensi dell'art.6 c.2 e c.3 del D.lgs. n.27 del 2 febbraio 2021 al fine di una precisa e puntuale registrazione si chiede di allegare:
- relazione sintetica con descrizione del ciclo produttivo (attività effettivamente svolta) delle attrezzature, dell'approvvigionamento idrico, del sistema di aerazione naturale o meccanica, di tutti i locali costituenti l'impresa alimentare con indicazione del bagno e antibagno/spogliatoio ad uso esclusivo dell'OSA;
- planimetria con indicazione della destinazione d'uso di tutti i locali costituenti l'impresa alimentare compresi i locali accessori e il layout delle attrezzature.
Si prega di allegare anche l'attestazione di avvenuto pagamento della TARIFFA di  € 20,00 da pagare  tramite PagoPa con indicazione della causale "Tariffa forfettaria per la registrazione  o l'aggiornamento della NIAS" o Ricevuta di versamento effettuato tramite gli sportelli CUP aziendali richiedendo la prestazione: CODICE: SIAN 10 - SIAN Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento (NIAS)

RICONOSCIMENTO
Inoltrare istanza alla ASL di Teramo - SIAN tramite il SUAP del comune in cui ha sede l’attività utilizzando:

a) il MODULO 2A/2 Riconoscimento/aggiornamento ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
Tariffa RICONOSCIMENTO: € 300,00 + tariffa oraria per le ore successive alla terza
Tariffa AGGIORNAMENTO : € 100,00  + tariffa oraria per le ore successive alla seconda

b) il MODULO 2B aggiornamento per variazione ragione sociale /volturazione del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) 852/2004
Tariffa : € 50,00
Il versamento deve essere effettuato tramite PagoPa con indicazione della causale.

Nella Sezione Modulistica Utenti della home page della ASL di teramo sono scaricabili i seguenti modelli:
SIAN - Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento (NIA)
SIAN - Tariffa forfettaria per il riconoscimento (2A/2)
SIAN - Tariffa  forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento (2A/2)
SIAN - Tariffa  forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo (2B)

 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -  palazzina 2B - C.da Casalena - Teramo
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - palazzina amministrativa dell'Ospedale - via Gramsci - Giulianova

Per informazioni
presso la sede di Teramo
Lunedì:       09:00 - 12:00
Martedì:     09:00 - 12:00     15:00 - 17:00
Mercoledì:  09:00 - 12:00
Giovedì:      09:00 - 12:00     15:00 - 17:00
Venerdì:      09:00 - 12:00
Sabato chiuso
presso la sede di Giulianova
Martedì:     09:00 - 12:00     15:00 - 17:00
Mercoledì:  09:00 - 12:00
Giovedì:      09:00 - 12:00     15:00 - 17:00
Venerdì:      09:00 - 12:00
Sabato: chiuso.

 

 

 

0861.420567/590 -  Sede di Teramo
085.8020923/918 - Sede di Giulianova

Per il pagamento seguire le indicazioni presenti nella modulistica.