RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE IMPRESE ALIMENTARI – SVIAOA

STABILIMENTI REGISTRATI

Sono soggetti a registrazione

  •  tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, ad eccezione degli stabilimenti soggetti a RICONOSCIMENTO
  • la fornitura diretta di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 50 Unità Bovine equivalenti (UBE) complessive annue (10.000 capi di volatili da cortile o 6.250 lagomorfi all’anno) o un numero complessivo equivalente alle 50 UGB, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia di Teramo o nel territorio delle province di Ascoli Piceno, L’Aquila e Pescara, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
  • la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della provincia di Teramo o nel territorio delle province di Ascoli Piceno, L’Aquila e Pescara, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno.
  • l’attività effettuata da parte di intermediari, comportante la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di alimenti senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio.

Gli stabilimenti e le attività di cui ai punti precedenti che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 29 del R.D. 20.12.1928 n. 3298 o del nulla/osta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 264/61 non sono soggetti a nuova registrazione.

PROCEDURA DI “REGISTRAZIONE” ai sensi dell’articolo 6 Regolamento (CE) n. 852/2004
  • La registrazione avviene a seguito di notifica effettuata dai soggetti interessati e non è soggetta a rinnovo.
  • Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alla ASL
  • Il servizio provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l’anagrafe degli stabilimenti.
  • Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente tramite il SUAP.
Adempimenti dell’operatore del settore alimentare
  • L'operatore del settore alimentare notifica ciascuno stabilimento tramite presentazione del modello Notifica ai fini della registrazione(Articolo 6, Regolamento CE n.852/2004) attraverso la piattaforma nazionale Impresainungiorno:
    • al SUAP del Comune dove ha sede operativa l’attività, per le attività svolte in sede fissa; al SUAP del Comune dove ha la residenza il titolare della impresa alimentare, per le altre attività con sede non fissa;
    • le imprese di trasporto conto terzi che veicolano tramite automezzi prodotti alimentari devono essere registrate per il tramite del SUAP del comune ove ha sede abituale del rimessaggio dei mezzi;
    • per gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita ai sensi del D.lgs. n. 228/2008, presso la propria azienda in un locale appositamente adibito a tale scopo o in forma ambulante, presso mercati o Farmer Market, è necessaria presentare al SUAP la comunicazione con la modulistica presente nella Deliberazione di G.R. n. 490 del 10 agosto 2020. In caso di “vendita itinerante” al SUAP DEL COMUNE dove ha sede l’azienda; in caso di “vendita con posteggio su aree pubbliche” al SUAP del comune in cui si esercita la vendita; in caso di vendita in locali aperti al pubblico, all’interno o fuori dell’azienda agricola al SUAP del comune ove sono ubicati i locali di vendita; in caso di vendita in Aree private all’aperto di cui si abbia la diponibilità fuori dall’azienda agricola al SUAP del Comune dove sono situate le Aree; in caso di “commercio elettronico” al SUAP del comune dove ha sede l’azienda.
    • L'operatore del settore alimentare deve barrare le specifiche caselle contenute nel modulo “Notifica ai fini della registrazione” sezione Avvio dell'Attività. Tutte quelle che si intendono effettuare. Qualora allo stabilimento di produzione/trasformazione sia annesso un esercizio di vendita o somministrazione, occorrerà barrare anche l’apposita voce nelle specifiche sezioni previste nel modulo. Esempi pratici: nel caso di macellerie e pescherie in cui vengono manipolate carni fresche e prodotti della pesca non confezionati, anche per semplici operazioni di sezionamento, taglio, macinazione, sfilettatura, dovranno comunque essere barrate le voci:
      • Carne, prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne - lavorazione e trasformazione in impiantinon soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi;
      • Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi. Qualora venga effettuata anche la vendita al dettaglio, andranno anche barrate le voci specifiche:
      • Commercio al dettaglio di alimenti e bevande, specificando la tipologia di vendita, secondo quanto indicato nello specifico settore. Solamente nel caso in cui si effettui la esclusiva vendita di prodotti della pesca e carne fresca preconfezionata, andrà esclusivamente indicata la voce del commercio al dettaglio.
      • Nel caso di “Cibo di strada" (FAO) costituito da alimenti preparati e/o venduti in luoghi pubblici tramite negozi mobili o banchi temporanei (ambulantato) la notifica andrà effettuata nel caso di produzione di alimenti nella sezione del modulo di “Notifica ai fini della registrazione”
        • Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasformazione e congelamento
        • Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc)
      • "Home food", locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati. Nel momento in cui viene presentata la notifica ci si impegna a consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti anche presso la propria abitazione.
      • Trasporto. Le imprese di trasporto conto terzi devono indicare le tipologie di automezzi utilizzati per il trasporto alimenti:
        • trasporto alimenti e bevande conto terzi:
          • in cisterna
          • in regime di temperatura controllata
          • non in regime di temperatura controllata

Non dovranno più essere registrati i singoli automezzi adibiti al trasporto di alimenti, ma dovrà essere tenuto nel manuale di autocontrollo un elenco aggiornato delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e della targa. Non sono tenute a notificare l’attività di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente finalizzata al trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un’altra attività del settore alimenti già registrata (compresi i produttori primari) e/o riconosciuta anche in questo caso tale attività verrà esplicitata all’interno del manuale di autocontrollo.

  • L’operatore del settore alimentare già registrato per una attività, che intende effettuare nuove produzioni, deve effettuare una notifica per “Modifica della tipologia di attività” dove riporterà i dati relativi sia alla precedente che alla nuova tipologia di attività.
  • Il “Subingresso” deve essere comunicato dal nuovo titolare attraverso la compilazione del modulo “Notifica ai fini della registrazione”.
  • L’operatore del settore alimentare deve altresì comunicare al SUAP la cessazione temporanea e/o la chiusura di attività attraverso la compilazione del modulo “Cessazione o sospensione temporanea dell’attività”.
  • Contestualmente alla presentazione del modulo “Notifica ai fini della registrazione”, dovrà essere effettuato il pagamento della tariffa di € 15,49 allegando la ricevuta di pagamento al modulo. Detta tariffa non è dovuta nei casi di cessazione/sospensione dell’attività.

STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Sono soggetti  a riconoscimento tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione di alimenti di origine animale o loro derivati salvo:

  • il deposito all’ingrosso di alimenti di origine animale, compresi prodotti a regime di freddo, destinati in ambito nazionale. I depositi annessi ad esercizi al dettaglio o funzionalmente connessi a rivenditori ambulanti.
  • la fornitura diretta di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 50 Unità Bovine equivalenti (UBE) complessive annue (10.000 capi di volatili da cortile o 6.250 lagomorfi all’anno) o un numero complessivo equivalente alle 50 UGB, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia di Teramo o nel territorio delle province di Ascoli Piceno, L’Aquila e Pescara, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
  • la fornitura di 3 capi interi/cacciatore/anno di selvaggina selvatica di grossa taglia o 500 capi interi/cacciatore/anno di piccola selvaggina al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia di Teramo o nel territorio delle province di Ascoli Piceno, L’Aquila e Pescara, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni.
  • la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della provincia di Teramo o nel territorio delle province di Ascoli Piceno, L’Aquila e Pescara, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno.

 

 

REGISTRAZIONE

La compilazione per via telematica delle voci specifiche nel Modello “Notifica sanitaria” mediante la piattaforma nazionale “Impresainungiorno” da inviare al SUAP del comune in cui ha sede l’attività. L'invio alternativo di pratiche non è consentito. Le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati (ACCORDO n. 46/CU 4 maggio 2017).

TARIFFA: € 20,00

RICONOSCIMENTO

Inoltrare istanza alla regione tramite il SUAP del comune in cui ha sede l’attività utilizzando:

  • il MODULO 2A/1_riconoscimento/aggiornamento stabilimento CE 
    • TARIFFA RICONOSCIMENTO: € 300,00 + tariffa oraria per le ore successive alla terza
    • TARIFFA AGGIORNAMENTO : € 100,00  + tariffa oraria per le ore successive alla terza
  • il MODULO 2B_variazione ragione sociale senza modifiche CE
    • TARIFFA: € 50,00
  • piattaforma telematica "impresainungiorno" per la notifica di stabilimenti da registrare e domande di riconoscimento
  • inviare al SUAP le domande di riconoscimento formulate su modulistica cartacea

• Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 - 13:00 telefonicamente.
• Gli uffici di Teramo sono aperti al pubblico il mercoledì 09:00-12.00 su appuntamento da prenotare telefonicamente

CONTATTI

  • TELEFONO
    • 0861 429969 – registrazione e riconoscimento stabilimenti
  • CORRISPONDENZA
    • posta elettronica: vet.alimenti@aslteramo.it
    • posta elettronica certificata: vet.alimenti@pec.aslteramo.it
    • posta ordinaria e raccomandata: c.da casalena Teramo C.A.P. 64100

Utilizzando i contatti telefonici o di posta elettronica

  • sul ccp 1036330916 (IBAN IT94D0760115300001036330916) intestato a AUSL n. 4 Teramo - Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati.
    •  causale: notifica inizio attività - sanitaria (NIAs) stabilimento
  • Prevedono un pagamento:
    • registrazione € 20,00
    • riconoscimento:
      • riconoscimento stabilimento CE
        • TARIFFA: € 300,00 + tariffa oraria per le ore successive alla terza
      • aggiornamento senza modifiche CE
        • TARIFFA: € 50,00
      • aggiornamento con modifiche CE
        • TARIFFA: € 100,00 + tariffa oraria per le ore successive alla terza

È possibile reperire i moduli sulla sezione MODULI e chiedere informazioni tramite i contatti.

Tempo

I sopralluoghi per il rilascio del parere per il riconoscimento sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza dal SUAP